CAPO I
Istituzione e scopi
1 – E’ istituita in questa Parrocchia fin dal 1260 una Confraternita intitolata a S. Giacomo Apostolo con sede nell’Oratorio omonimo. Con decreto Reale in data 14/01/1937, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 509 del 14/01/1937 né fu riconosciuto dall’Autorità Civile il prevalente scopo di Culto a norma di Concordato.
2 – Scopi fondamentali della Confraternita sono i seguenti:
a) la maggior gloria di DIO;
b) il vantaggio spirituale dei Confratelli;
c) l’aiuto al ministero parrocchiale nei suoi aspetti liturgico catechistico e caritativo.
3 – Per raggiungere i suoi scopi la Confraternita si adopererà per promuovere una vita cristiana più perfetta tra i suoi membri mediante l’istruzione religiosa, la vita sacramentale, il servizio della carità e per i defunti la celebrazione di Sante Messe in Suffragio.
4 – La Confraternita è istituita ed è retta in conformità alle disposizioni del C.D.C. e dipende completamente ed unicamente dall’Autorità Ecclesiastica.
CAPO II
Confratelli
5 – Possono appartenere alla Confraternita persone di ambo i sessi, che siano riconosciute di buona condotta morale e religiosa ed abbiano compiuto il 14° anno di età. La stessa persona può essere iscritta a più associazioni di fedeli riconosciute dalla Chiesa.
6 – Per essere accettati e necessario farne domanda al Priore direttamente, od a mezzo di uno dei confratelli. Il Priore assumerà le informazioni opportune e riferirà al Consiglio.
7 – L’accoglienza o l’esclusione sarà fatta dal Consiglio, il quale procederà per MAGGIORANZA DI VOTI. Sia per l’una che per l’altra è NECESSARIA LA RATIFICA del Cappellano. Il nuovo iscritto sarà registrato dalla Confraternita; la sua iscrizione sarà comunicata all’assemblea nella prima adunanza.
8 – La DIVISA dei Confratelli sarà: CAMICE BIANCO CON CINGOLO; nelle PROCESSIONI SOLENNI PORTERANNO ANCHE IL CAPPINO DI VELLUTO ROSSO.
9 – La Confraternita fornisce di volta in volta la divisa.
10 – Ogni Confratello o Consorella pagherà regolarmente la quota annuale stabilita, di anno in anno, dal Consiglio.
11 – I Confratelli e le Consorelle si impegnano ad astenersi da tutto ciò che disdice a un vero cristiano ed offende la dignità della Confraternita. Perciò resta loro severamente proibito:
a) iscriversi o frequentare associazioni contrarie alla religione;
b) di bestemmiare, parlare disonesto, trasgredire il precetto festivo e il precetto Pasquale, di leggere giornali contrari alla fede e alla morale cristiana;
c) venir meno agli obblighi assunti.
12 – Chiunque trasgredisce tali regole, per un periodo prolungato, dopo le opportune ammonizioni, sarà allontanato, perdendo così ogni diritto.
13 – Morendo un Confratello o una consorella tutti dovranno intervenire all’accompagnamento.
14 – Sarà ritenuto dimissionario chiunque, per un periodo prolungato di circa un anno, non partecipasse senza giustificato motivo alle funzioni religiose in cui la Confraternita partecipa “in corpore” o non intervenisse alle adunanze o non pagasse la quota. Chi per anzianità p per altro valido motivo non potesse soddisfare a quanto sopra chieda l’esenzione al Consiglio.
15 – Chi, allontanato dalla Confraternita, domandasse di essere riammesso, lo potrà solamente se avrà dato seria prova di ravvedimento.
16 – Il Cappellano della Confraternita è il Parroco o altro sacerdote nominato dal Vescovo (Can. 317 par.1).
Egli è membro del Consiglio, è esente dal pagamento della tassa e da ogni obbligo all’infuori di quelli derivanti dal suo ufficio di Cappellano e di Parroco.
CAPO III
Uffici
17 – La direzione e il buon andamento della Confraternita sono affidati al Cappellano, al Priore, al Vice-Priore, al Segretario, al Cassiere ed ai due Massari.
18 – Essi saranno eletti, meno il Cappellano, nell’Assemblea Generale che si terrà nel mese di gennaio e possono essere rieletti. Il Priore viene eletto ogni tre anni.
19 – Il Priore, il Vice-Priore, il Cappellano, il Segretario e il Cassiere formano il Consiglio Direttivo della Confraternita.
20 – Il Cappellano ha il compito di:
a) vigilare sull’andamento della Confraternita in generale e sulla condotta dei Confratelli e delle Consorelle;
b) ratificare sia l’accettazione, sia l’esclusione ed allontanamento di qualsiasi membro;
c) di disporre per le feste e funzioni, di tenere le conferenze, di coordinare il servizio della carità.
21 – Il Priore della Confraternita è il PRIMO DIGNITARIO nel numero dei Confratelli. Egli precederà tutti nell’osservanza dello statuto e farà ogni sforzo perché sia da tutti osservato.
22 – Il Priore dura in carica TRE ANNI e la sua elezione deve essere confermata dall’Ordinario Diocesano (can.317). IL PRIORE:
a) terrà in accordo con il Cappellano, il governo della Confraternita e lo coadiuverà nella sorveglianza dei Confratelli e si adopererà per il buon andamento delle SACRE FUNZIONI (assegnando di volta in volta gli incarichi) e delle adunanze;
b) presiederà le sedute del Consiglio e le Assemblee;
c) firmerà le delibere del Consiglio; I mandati emessi dal Segretario per le spese ordinarie e straordinarie;
d) manterrà la corrispondenza con le Autorità e con la Confraternita in caso di pubbliche comparse, rappresenterà la Confraternita;
e) è il legale rappresentante della Confraternita.
23 – In assenza o impedimento il Vice-Priore lo rappresenta per diritto e in tal caso ha tutte le facoltà appartenenti al Priore stesso.
24 – Il Segretario deve essere persona capace e deve essere scelto tra I Confratelli e Consorelle più probi. Redige i verbali delle adunanze generali e di quelle del Consiglio.
25 – Il Cassiere:
a) tiene l’esatta contabilità della cassa;
b) esige la quota dei Confratelli iscritti;
c) apparecchia I mandati per le spese;
d) da al Consiglio e ai Confratelli il regolare rendiconto di bilancio e cura l’inoltro del rendiconto annuale, approvato dall’Assemblea e firmato dal Consiglio, all’Autorità Ecclesiastica (Can. 319);
e) uscendo di carica rimette al Priore i registri e da le necessarie spiegazioni al successore.
26 – Perché un confratello possa essere eletto ad una di queste cariche è necessario:
a) che sia esemplare per condotta religiosa, morale e civile;
b) che abbia compiuto I 18 anni di età.
27 – Le Consorelle custodiranno l’Oratorio, gli arredi sacri e la biancheria. Si renderanno disponibili per l’assistenza agli ammalati, poveri e anziani della Parrocchia e per ogni altra necessità spirituale o materiale.
28 – Al Consiglio Direttivo spetta l’amministrazione ordinaria dei beni della Confraternita.
CAPO IV
Assemblea Generale
29 – Il pieno governo di tutta la Confraternita risiede nell’Assemblea Generale della stessa. Ad essa hanno il diritto e il dovere di intervenire tutti i Confratelli e le Consorelle.
30 – L’Assemblea sarà tenuta nel mese di gennaio.
31 – L’Assemblea si convocherà pure ogni qualvolta vi siano questioni importanti da trattare, a giudizio del Cappellano o del Priore o una decima parte dei Confratelli la richieda.
32 – L’Assemblea sarà aperta dal Cappellano con la recita di una preghiera.
33 – Nell’Assemblea Generale di inizio anno si procederà come segue:
a) il Priore riferirà sullo stato morale e religioso della Confraternita, a quali manifestazioni era presente la Confraternita e quanti Confratelli sono passati a miglior vita, quali sono i Confratelli dimissionari o decaduti ed i nomi dei nuovi iscritti:
b) il Segretario darà conto particolareggiato delle entrate e delle uscite dell’anno precedente e né richiederà l’approvazione;
c) si eleggeranno le cariche descritte nel precedente capitolo terzo;
d) il Cappellano o il Priore potranno presentare proposte proprie o di Confratelli per il buon andamento della Confraternita.
34 – L’Assemblea annuale sarà preceduta da una riunione dei membri del Consiglio dai quali verrà preparata.
35 – Le Assemblee si riterranno valide agli effetti delle deliberazioni, dopo essere stare regolarmente convocate, quando sia presente la metà più uno dei Confratelli. Trascorsa mezz’ora dalla sua convocazione, l’Assemblea sarà ritenuta valida con i Confratelli presenti.
36 – Il Segretario redigerà il verbale di ogni assemblea che verrà firmato dal Cappellano e dal Priore.
All’Assemblea spetta deliberare in merito ad atti di straordinaria amministrazione dei beni sociali, da sottoporsi al benestare dell’Ordinario Diocesano.
CAPO V
Consiglio della Confraternita
37 – La Confraternita è diretta mente governata da un Consiglio, esso è costituito: dal Cappellano, dal Priore, dal Vice-Priore, dal Cassiere e dal Segretario. Il Consiglio dura in carica tre anni.
38 – Il Consiglio si riunisce almeno ogni sei mesi per studiare quanto sia utile e necessario per il buon andamento della Confraternita.
39 – Il Consiglio è responsabile in solido del regolare funzionamento della Confraternita ed ha quindi i seguenti doveri:
a) visitare e aiutare Confratelli in necessità;
b) fare le spese ordinarie e curare la buona conservazione dell’Oratorio e di tutti gli oggetti e gli arredi della Confraternita;
c) ordinare lavori e fare acquisti che non eccedano la disponibilità di cassa;
d) curare le celebrazioni nell’Oratorio e le processioni alle quali la Confraternita partecipa.
40 – Per ogni funzione o riunione verrà redatto verbale che dovrà essere firmato da ciascuno dei presenti.
CAPO VI
Feste e Funzioni Religiose
41 – La Confraternita celebra con solennità la FESTA DI SAN GIACOMO APOSTOLO (che cade il 25 luglio).
Celebra pure le seguenti funzioni:
a) suffragio dei Confratelli defunti da celebrarsi nei giorni seguenti l’ottavio dei morti;
b) 1) Esposizione solenne delle Quarant’ore nel sabato avanti la Domenica di Passione e la Domenica di Passione.
2) Novena in Suffragio dei Confratelli defunti in precedenza alla Commemorazione dei fedeli defunti.
3) Pellegrinaggio annuale al Santuario di Soviore nel lunedì di Pentecoste.
4) Intervento solenne alle Processioni solenni della Parrocchia nel giorno del Corpus Domini e per la Madonna della Salute (seconda domenica di ottobre)
5) Visita solenne al SS. SACRAMENTO esposto sugli altari il GIOVEDI’ SANTO
42 – La Confraternita è obbligata ad intervenire con le proprie insegne a tutte le solenni funzioni e processioni quando il Parroco nè fa espressa richiesta.
43 – Il Giovedì Santo, a tutti i membri della Confraternita, sarà distribuito un pane benedetto in memoria dell’Ultima Cena.
CAPO VII
Benefici Spirituali
44 – Ogni Confratello e Consorella ha diritto all’accompagnamento funebre da parte di tutti i Confratelli.
45 – Alla morte di uno dei confratelli o Consorelle sarà fatta celebrare una Santa Messa cantata nell’Oratorio.
46 – Tutti i Confratelli godranno del frutto di opere buone che si fanno in comune e a nome della Confraternita.
CAPO VIII
Disposizioni generali
47 – Se accadesse che nella Confraternita si introducessero gravi abusi e non fossero più osservate le leggi ecclesiastiche o il presente STATUTO, così pure se per il periodo di un anno non si svolgesse adunanza alcuna né di consiglio, né di Confratelli, sarà avvertito S.Ecc. Mons. Vescovo il quale potrà procedere ad elezione d’ufficio o alla nomina di un Commissario, o anche dichiarare sciolta la Confraternita, a norma dei Sacri Canoni, qualora né rilevasse l’opportunità.
48 – Nel caso che la confraternita sia dall’Autorità competente dichiarata sciolta, o venisse meno per qualunque altra ragione, è ferma e precisa e volontà dei Confratelli che tutto quanto è di proprietà della Confraternita (Oratorio, beni, denaro, registri, ecc.) venga devoluto dall’Oratorio Diocesano alla Parrocchia di Levanto.
49 – Copia del presente Statuto dovrà essere messa a disposizione dei confratelli e delle consorelle perché né possano prendere visione.
Visto ed esaminato il presente Statuto della Confraternita di San Giacomo Apostolo in Levanto;
Visti i canoni del Codice di Diritto Canonico relativi alle Confraternite;
Udito il molto Rev.mo Prevosto della Parrocchia; con questo nostro
DECRETO
approviamo in tutte le sue parti il presente Statuto, riservando a noi e ai nostri successori il diritto di fare tutte quelle modificazioni che in progresso di tempo fossero necessarie od utili per il buon andamento della Confraternita stessa.
La Spezia, dal Nostro Palazzo Vescovile
19 gennaio 1988
SIRO SILVESTRI
Vescovo di La Spezia |